Sez. 3, Sentenza n. 28233 del 03/03/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267410 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di "favore" - Effetti sulle condotte pregresse - Limiti - Fattispecie.
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In tema di successione di leggi nel tempo, la norma incriminatrice più severa, ripristinata per effetto della pronuncia di incostituzionalità di una successiva norma penale di favore, non può essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza di quest'ultima, ma opera per tutti quei fatti pregressi commessi nella vigenza della norma non ancora modificata in senso più favorevole dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Fattispecie in materia edilizia, relativa alla costruzione di un capanno in legno, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in epoca antecedente all'entrata in vigore di una legge reg., che lo consentiva, ma successivamente dichiarata incostituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)