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Sez. U, Ordinanza n. 6220 del 17/04/2003 (Rv. 562283 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia concernente atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Incidenza riflessa degli atti sullo 'status' di una categoria di dipendenti - Rilevanza al fine della attribuzione della giurisdizione all'AGO - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione del decreto rettoriale di modifica dello statuto della Università di Palermo.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562283-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione fino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, D.Lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001), aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo 'status' di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati 'iure privatorum' (Nella specie, le Sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente ad oggetto l'annullamento sia del decreto rettoriale di modifica dello statuto dell'Università di Palermo, con il quale era stato attribuito ai rappresentanti del personale tecnico - amministrativo il diritto di elettorato attivo e che, quindi, incideva sul loro 'status', sia del decreto di indizione delle relative elezioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 33, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)