Sez. U, Ordinanza n. 15904 del 13/07/2006 (Rv. 591311 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia concernente atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Incidenza riflessa degli atti sugli "status" di una categoria di dipendenti - Rilevanza al fine dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione dell'atto di determinazione dell'organico del personale A.T.A. .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'Istruzione, siccome espressione di un potere di organizzazione della P.A., configurandosi gli inconvenienti lamentati dai predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 33, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)