Sez. L, Sentenza n. 2036 del 22/05/1975 (Rv. 375752 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - LIBRETTO PERSONALE PREVISTO DALL'ART 51 DEL RD N 1422 DEL 1924 - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE AGRICOLO ALLA CONSEGNA DI ESSO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - LIBRETTO PERSONALE PREVISTO DALL'ART 51 DEL RD N 1422 DEL 1924 - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE AGRICOLO ALLA CONSEGNA DI ESSO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Il libretto personale previsto dall'art 51 del regolamento 28 agosto 1924, n 1422, nel quale viene riportato l'ammontare dei contributi previdenziali risultanti dalle Marche apposte sulle tessere versate, e sul quale vengono effettuate le annotazioni relative al servizio militare e ai periodi di malattia utili a pensione, deve ritenersi correlato unicamente col sistema di versamento dei contributi assicurativi a mezzo Marche, e strumentato in funzione della prova dell'avvenuto versamento. Poiche tutto cio non e necessario allorche l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali avvengono per iniziativa e mediante operazioni dell'ufficio a cio preposto, come appunto avviene per i contributi agricoli unificati che sono riscossi mediante ruoli esattoriali in base ad elenchi nominativi dei lavoratori assicurati e delle aziende obbligatorie, compilati dal relativo servizio, non puo ritenersi riconosciuto nel vigente ordinamento previdenziale dei lavoratori agricoli un diritto soggettivo ad ottenere dall'INPS il libretto personale previsto dall'art 51 del RD 28 agosto 1924, n 1422, in funzione di una periodica presa di conoscenza della propria posizione assicurativa.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)