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Sez. 1, Sentenza n. 788 del 09/02/1981 (Rv. 411264 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE CONTENENTE UNA VALUTAZIONE RISULTANTE DA UN'OPERAZIONE ARITMETICA SFORNITA DI ELEMENTI CONCRETI IDONEI A DIMOSTRARE IL SISTEMA SEGUITO PER ATTRIBUIRE AGLI IMMOBILI PARTICOLARI VALORI.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411264-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE CONTENENTE UNA VALUTAZIONE RISULTANTE DA UN'OPERAZIONE ARITMETICA SFORNITA DI ELEMENTI CONCRETI IDONEI A DIMOSTRARE IL SISTEMA SEGUITO PER ATTRIBUIRE AGLI IMMOBILI PARTICOLARI VALORI.*

Nell'Esercizio del Sindacato sulle decisioni della commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, ai sensi dell'art 29 RDL 7 agosto 1936 n 1639, il giudice ordinario non deve limitarsi a controllare se la motivazione esista e se si estrinsechi in un calcolo aritmetico e non in semplici generiche asserzioni, ma deve invece accertare - pur nei margini del controllo sull'adeguatezza della motivazione - che il calcolo e la raccolta dei dati o dei termini di valutazione non siano affetti da gravi ed evidenti errori di apprezzamento. Nell'ambito del suddetto Sindacato il giudice e tenuto anche a controllare se l'organo tributario abbia rispettato il criterio di adottare i parametri di valutazione indicati nell'art 16 del RDL citato ovvero se abbia, almeno per implicito, indicato le ragioni specifiche per cui ha ritenuto di ricorrere a diverso sistema ed, inoltre, se la Determinazione del valore sia ancorata a elementi concreti e specifici e non generici e astratti, senza alcuna possibilita di sostituire la propria motivazione a quella, eventualmente mancante, della commissione provinciale. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto immune da vizi la decisione della commissione provinciale delle imposte la quale aveva valutato il valore dei beni mediante un'operazione di carattere aritmetico, sfornita di qualsiasi elemento concreto atto a indicare in qualche modo il sistema seguito per attribuire agli immobili quei particolari valori). (V 4652/79, mass nn 401194 e 401195; (V 3416/77, mass n 386965; (V 341/77, mass n 386965; (V 2010/75, mass n 375752; (V 2033/74, mass n 370311).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)