Sez. L, Sentenza n. 12596 del 12/11/1999 (Rv. 531090 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cessazione del rapporto previdenziale con l'Enasarco per estinzione del rapporto di lavoro dell'agente - Diritto alla restituzione dei contributi versati per l'impossibilità di una utilizzazione dei medesimi - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale con l'Enasarco in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro dell'agente (nella specie iscrittosi all'albo degli avvocati ed alla relativa Cassa) l'impossibilità per tale soggetto di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e della non sinallagmaticità dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito e di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST., DM 10/07/1962
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)