Sez. 1, Sentenza n. 775 del 28/01/1983 (Rv. 425520 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - RILEVANZA - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA DELLO STATO DI FATTO ALLO STATO DI DIRITTO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - RILEVANZA - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA DELLO STATO DI FATTO ALLO STATO DI DIRITTO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - CONSEGUENZE.*
Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa e tale luogo, che è quello dove si svolge prevalentemente l'attività direttiva ed amministrativa, deve ritenersi coincidente con la Sede legale, specie allorché l'impresa sia gestita da una società, nella presunzione che la situazione di fatto corrisponda allo stato di diritto. Tale presunzione può essere vinta con la prova che il centro degli affari e degli interessi e cioè il luogo in cui è esplicata l'attività direttiva ed amministrativa non coincida con il luogo ove esiste la Sede legale, con la conseguenza che in tale ipotesi è competente il tribunale del luogo in cui in concreto è sito tale centro. (V 5786/82, mass n 423532; (V 3727/82, mass n 421687; (V 6552/80, mass n 410339).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)