Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 18/04/2005 (Rv. 582386 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Irregolare pagamento a persona diversa dal legittimo beneficiario - Azione di risarcimento del danno promossa dal traente nei confronti della banca - Prova del danno - Necessità - Portata - Determinazione del risarcimento - Criterio.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In caso di irregolare pagamento, da parte della banca girataria per l'incasso, di assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità a soggetto non legittimato, ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale in capo alla banca, anche se il pagamento in violazione di una clausola di intrasferibilità configura un illecito bancario astrattamente idoneo a produrre un danno, per la risarcibilità di esso è pur sempre necessario che chi agisce per il risarcimento ne provi l'esistenza e l'ammontare, fermo restando che, per la relativa determinazione, il "quantum" non è necessariamente limitato all'importo dell'assegno, ma può essere eventualmente integrato da ulteriori pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta della violazione della clausola di non trasferibilità.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)