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Sez. 1, Sentenza n. 5308 del 16/03/2004 (Rv. 571193 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Irregolare pagamento a persona diversa dal legittimo beneficiario - Azione di risarcimento del danno promossa da quest'ultimo nei confronti della banca - Prova del danno incombente sul destinatario del titolo - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571193-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

L'irregolare pagamento, a soggetto non legittimato, di assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, effettuato da parte della banca girataria per l'incasso, omettendo di identificare il presentatore del titolo con l'impiego della dovuta diligenza, rappresenta un fatto potenzialmente dannoso per colui che, quale destinatario del titolo, ne sarebbe stato il beneficiario: costui, peraltro, ove agisca nei confronti della banca per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere, secondo i principi generali, di provarne l'esistenza. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito, la quale, nel respingere la domanda risarcitoria, aveva escluso che fosse stata fornita la dimostrazione del danno e rilevato che, non avendo ricevuto l'assegno, inviatogli dal debitore per estinguere il debito, il creditore aveva conservato intatte le proprie ragioni nei confronti del debitore medesimo, il quale non si era liberato dal debito, sicché avrebbe potuto agire nei confronti dello stesso in base al rapporto causale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)