Sez. 3, Sentenza n. 2489 del 05/07/1976 (Rv. 381285 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE - LIMITI - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - LIQUIDATO CREDITO DEL RISARCIMENTO - DEBITO DI VALUTA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO EXTRACONTRATTUALE - COMPUTO DELLA SVALUTAZIONE - LIMITI - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO - LIQUIDATO CREDITO DEL RISARCIMENTO - DEBITO DI VALUTA - INTERESSI LEGALI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Nella Determinazione del risarcimento del danno extracontrattuale, che costituisce debito di valore, devesi tener conto della svalutazione monetaria sino al momento della pubblicazione della sentenza di appello la quale costituisce la pronunzia definitiva di merito che attua la liquidazione del credito ed, essendo immediatamente esecutiva, consente la reintegrazione spontanea o coattiva del pregiudizio subito. Una volta, poi, attuata siffatta liquidazione, il credito da risarcimento si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che in caso di mora debendi, sono dovuti soltanto gli interessi legali, salvo la prova specifica del maggior danno, che incombe sul creditore a norma dell'art 1224 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)