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Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023 Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. 286376-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico di fede privilegiata ex art. 476, comma secondo, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286376-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della fidefacienza con riferimento alle attestazioni contenute negli atti e nelle richieste di amministratori giudiziari e coadiutori, funzionali all'adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento finale di valutazione dei compensi, quest'ultimo munito di pubblica fede fino a querela di falso). (Vedi: n. 10414 del 1989, Rv. 184934-01 e n. 7227 del 1992, Rv. 190707).

Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)