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Sez. 5 - , Sentenza n. 28047 del 11/04/2019 Ud. (dep. 26/06/2019) Rv. 277246 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277246-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto atto pubblico di fede privilegiata il verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei "curricula vitae" dei candidati, in realtà nemmeno depositati alla data indicata nel verbale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)