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Sez. 1, Sentenza n. 7987 del 30/08/1996 (Rv. 499414 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - SALDO | Omesso collaudo nel termine stabilito - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499414-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - SALDO

In tema di appalti pubblici, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 prevede che il collaudo debba essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 riconosce, in caso di mancato collaudo, il pagamento degli interessi sulla rata di saldo dopo che sia trascorso il termine di centoventi giorni dalla data entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo. Ne consegue che, ultimati i lavori e decorso inutilmente il termine per il collaudo, la rata di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento costituisce la rata di saldo ed è assoggettata, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, alle scadenze espressamente previste dal citato art. 36.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)