Sez. L, Sentenza n. 5039 del 06/06/1997 (Rv. 504970 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Lavoratori in età pensionabile - Opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 della legge n. 54 del 1982 - Applicabilità agli autoferrotranvieri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1990 - Obbligo conseguente dell'azienda - Entrata in vigore del decreto legislativo n. 414 del 1996 - Rilevanza - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Al lavoratore autoferrotranviere che abbia optato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1990, per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, spettano, nel caso in cui l'azienda, nonostante la suddetta opzione, abbia posto fine al rapporto lavorativo, le retribuzioni per il periodo intercorso fra il recesso e la riammissione in servizio, non rilevando in proposito, come si desume dalla disposizione di cui all'art. 3, comma sesto, ivi contenuta, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 414 del 1996, recante attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi settantesimo e settantunesimo, della legge n. 549 del 1995, in materia di soppressione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 70 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)