Sez. U, Sentenza n. 3805 del 14/06/1980 (Rv. 407648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORATORE ASSUNTO DALL'EISS - DEDUZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - GIURISDIZIONE - DIFETTO NEI CONFRONTI DEL PREDETTO MINISTERO - DOMANDE NEI CONFRONTI DELL'EISS - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORATORE ASSUNTO DALL'EISS - DEDUZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - GIURISDIZIONE - DIFETTO NEI CONFRONTI DEL PREDETTO MINISTERO - DOMANDE NEI CONFRONTI DELL'EISS - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Qualora un lavoratore subordinato, assunto dall'ente italiano di servizio sociale (eiss), sostenga di aver in effetti svolto la propria attivita presso ed alla dipendenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, invocando l'applicazione della legge 23 ottobre 1960 n 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nel rapporto di lavoro, affermi la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, deve affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione sulle domande avanzate nei confronti del predetto ministero, in forza dell'invocato rapporto di pubblico impiego, o comunque della sua corresponsabilita per la violazione di quel divieto, tenuto conto che l'indicata legge, applicabile anche alle aziende autonome dello stato ed agli enti pubblici, ma non pure alle amministrazioni dello stato, non contiene previsioni astrattamente idonee a tutelare le posizioni soggettive dedotte, mentre restano devolute al giudice ordinario le domande proposte contro detto ente, in considerazione della sua natura di persona giuridica privata. (V 1864/79, mass n 398246; (V 4561/77, mass n 388164).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)