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Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 06/12/1986 (Rv. 449316 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449316-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, il quale può di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al suo prudente apprezzamento, è sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione. Tuttavia, qualora il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enuncia motivi illogici od erronei, non può la relativa pronuncia sottrarsi al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. (Conf 115/82, mass n 417804; (Conf 1339/81, mass n 411955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)