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Sez. 5, Sentenza n. 31739 del 14/05/2026 Ud. (dep. 21/08/2026) Rv. 290557-03

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Più fatti di bancarotta - Unificazione dei reati ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290557-03

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La cd. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora più fatti bancarotta, anche relativi alle diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., siano stati commessi nell'ambito della medesima procedura fallimentare, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti.

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)