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Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 06/03/1999 (Rv. 523916 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - Domanda relativa difforme dal modello legale - Presentazione - Regolarizzazione della domanda su invito dell'Ufficio - Interessi sulla somma da rimborsare - Decorrenza - Termine iniziale.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523916-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di I. V. A., soltanto una domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale - contenente, cioè, gli elementi necessari, stabiliti dalla legge e/o indicati nel "modello ministeriale", per la decisione su di essa - è idonea a determinare il decorso degli interessi, sulla somma di cui sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, dal novantesimo giorno successivo a quello della sua presentazione; mentre, reciprocamente, la presentazione di una domanda di rimborso sostanzialmente difforme dal modello stesso, non integrando la predetta idoneità, comporta che, ove l'Ufficio I. V. A., rilevata la difformità, inviti il contribuente a "completarla", il dies a quo del predetto termine, e cioè la presentazione della domanda di rimborso, coincide con quello della sua regolarizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)