Sez. 5, Sentenza n. 10098 del 13/05/2005 (Rv. 581777 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile - Domanda relativa difforme dal modello legale - Presentazione - Regolarizzazione della domanda su invito dell'Ufficio - Interessi sulla somma da rimborsare - Decorrenza - Termine iniziale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di I.V.A., soltanto una domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale - contenente, cioè, gli elementi necessari, stabiliti dalla legge e/o indicati nel "modello ministeriale", per la decisione su di essa - è idonea a determinare il decorso degli interessi, sulla somma di cui sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, dal novantesimo giorno successivo a quello della sua presentazione; mentre, reciprocamente, la presentazione di una domanda di rimborso sostanzialmente difforme dal modello stesso (nella fattispecie, per mancanza di sottoscrizione), non integrando la predetta idoneità, comporta che, ove l'Ufficio I.V.A., rilevata la difformità, inviti il contribuente a "completarla", il "dies a quo" del predetto termine, e cioè la presentazione della domanda di rimborso, coincide con quello della sua regolarizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)