Sez. L, Sentenza n. 3030 del 29/03/1999 (Rv. 524726 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo dell'azienda - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Oggetto - Impossibilità di un'altra utilizzazione del lavoratore licenziato - Previa dimostrazione dei correlativi fatti positivi - Necessità - Fattispecie in materia di un licenziamento intimato da una società facente parte di un "gruppo".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; l'onere probatorio relativo a tale ultimo elemento, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica. (Nel caso di specie la sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non solo che la società datrice di lavoro non avesse fornito la suddetta prova, ma che dalle risultanze di causa fosse emerso proprio il contrario e cioè l'esistenza in azienda di almeno due posti che avrebbero potuto essere utilmente ricoperti dalla lavoratrice licenziata; tali posti, infatti, successivamente, o almeno contestualmente, al licenziamento erano stati assegnati a due lavoratori i quali, benché si trovassero in una situazione di "distacco" presso altre società del medesimo gruppo, dovevano essere considerati di nuova assunzione, non costituendo il "gruppo di società" un fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello economico, con l'unico limite della frode alla legge).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)