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Sez. L, Sentenza n. 9122 del 03/05/2005 (Rv. 581895 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato - Onere probatorio relativo - Sul datore di lavoro - Licenziamento di invalido avviato al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968 - Mancata copertura delle quote di invalidi previste dalla legge - Particolare contenuto dell'onere di reimpiego.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581895-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di invalido avviato al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la concreta riferibilità del provvedimento di recesso a ragioni di carattere produttivo - organizzativo e l'impossibilità di utilizzare il prestatore di lavoro licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita all'interno dell'intera azienda; in particolare, ove l'azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi prevista dalla legge suddetta, tale onere va soddisfatto tenendo conto che l'invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell'ambito dell'intera azienda di mansioni compatibili con lo stato di invalidità, ancorché corrispondenti ad una qualifica inferiore.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)