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Sez. L, Sentenza n. 8057 del 17/08/1998 (Rv. 518077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Presupposti - Riassetto organizzativo (anche per la più economica gestione dell'impresa) - Rilevanza - Impossibilità di altra utilizzazione del lavoratore - Necessità - Onere probatorio - A carico del datore di lavoro - Modalità probatorie del fatto negativo - Estremi - Fattispecie relativa a incongrua valorizzazione di mancata indicazione di altre possibili assegnazioni da parte del lavoratore.
Stato
decisa il 1998-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; l'onere probatorio relativo a tale ultimo elemento, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata anche l'impossibilità di un diverso impiego del lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale esclusivamente sulla base - oltre che della mancanza di nuove assunzioni per la stessa qualifica - della mancata indicazione nel giudizio di appello, da parte della difesa del lavoratore, di posti che potessero essergli assegnati, in violazione della esatta ripartizione dell'onere della prova e senza considerazione né delle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo, né della rilevante estensione delle strutture aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della nuova assegnazione del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)