Sez. 3, Sentenza n. 5938 del 05/11/1980 (Rv. 409727 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO-CONTRATTO PRELIMINARE) - PROMESSA DI VENDITA DI UN BENE IN COMPROPRIETA STIPULATA DA TUTTI I COMPROPRIETARI - EFFETTI - OBBLIGO DI CIASCUNO DEI COMPROPRIETARI PROMITTENTI DI PRESTARE IL CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO - ESECUZIONE SPECIFICA - AMMISSIBILITA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CIASCUNO DEI PROMITTENTI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO-CONTRATTO PRELIMINARE) - PROMESSA DI VENDITA DI UN BENE IN COMPROPRIETA STIPULATA DA TUTTI I COMPROPRIETARI - EFFETTI - OBBLIGO DI CIASCUNO DEI COMPROPRIETARI PROMITTENTI DI PRESTARE IL CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO - ESECUZIONE SPECIFICA - AMMISSIBILITA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CIASCUNO DEI PROMITTENTI.*
La promessa di vendita di un bene oggetto di comproprieta, stipulata da tutti i comproprietari con il promissario acquirente, da luogo a tanti distinti contratti preliminari di compravendita quanti sono i comproprietari promittenti, ciascuno dei quali e obbligato a prestare il consenso al trasferimento definitivo del proprio diritto sul bene nei limiti della quota spettantegli. Ognuno di tali contratti e suscettibile di separata esecuzione specifica, in quanto, per l'autonomia e l'indipendenza caratterizzanti i singoli negozi, la pronuncia costitutiva ex art 2932 cod civ, relativa al trasferimento di una singola quota o (qualora sia intervenuta la divisione) della porzione materiale del bene ad essa corrispondente, non importa alcuna immutazione del contratto preliminare non adempiuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)