Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 25/05/1984 (Rv. 435268 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - BENE IN COMPROPRIETÀ - PROMESSA DI VENDITA STIPULATA DA TUTTI I COMPROPRIETARI CON IL PROMISSARIO ACQUIRENTE - EFFETTI - PRONUNCIA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. EMESSA PER IL TRASFERIMENTO DI UNA QUOTA SINGOLA - CONSEGUENTI MODIFICHE AL PRELIMINARE NON ADEMPIUTO - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - BENE IN COMPROPRIETÀ - PROMESSA DI VENDITA STIPULATA DA TUTTI I COMPROPRIETARI CON IL PROMISSARIO ACQUIRENTE - EFFETTI - PRONUNCIA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. EMESSA PER IL TRASFERIMENTO DI UNA QUOTA SINGOLA - CONSEGUENTI MODIFICHE AL PRELIMINARE NON ADEMPIUTO - INSUSSISTENZA.*
La promessa di vendita di un bene oggetto di comproprietà, stipulata da tutti i comproprietari con il promissario acquirente, dà luogo a tanti distinti contratti preliminari di compravendita quanti sono i comproprietari promittenti, ciascuno dei quali è obbligato a prestare il consenso al trasferimento definitivo del proprio diritto sul bene nei limiti della quota spettantegli, per cui la pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., per il trasferimento di una quota singola, non comporta alcuna modifica del preliminare non adempiuto. (Conf 5938/80, mass n 409727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)