Sez. L, Sentenza n. 6679 del 15/05/2001 (Rv. 546676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento dei lavoratori in mobilità - Normativa in materia di cumulabilità dell'indennità di mobilità con la percezione di redditi di lavoro - Carattere eccezionale - Interpretazione analogica - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La minuziosa indicazione legislativa dei requisiti soggettivi per la cumulabilità dell'indennità di mobilità con la percezione di redditi di lavoro subordinato o autonomo (prevista dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991) e la funzione di ammortizzatore sociale dell'indennità in argomento (diretta a sostenere i lavoratori a vario titolo estromessi dal processo produttivo) inducono a ritenere che le norme che consentono il suddetto cumulo hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)