Sez. L, Sentenza n. 9646 del 20/05/2004 (Rv. 572984 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavoratore collocato in mobilità - Accettazione di nuovo posto di lavoro ad oltre sessanta minuti di viaggio dalla sua abitazione - Successive dimissioni - Conseguenze - Perdita dell'indennità di mobilità - Applicazione analogica della disciplina sul legittimo rifiuto del posto di lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il lavoratore collocato in mobilità che sia stato assunto a tempo pieno e indeterminato accettando un posto che avrebbe potuto rifiutare senza conseguenze pregiudizievoli, perché distante oltre sessanta minuti di viaggio dalla sua residenza, e successivamente si dimetta dopo averne sperimentato i disagi connessi agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, perde il diritto all'erogazione dell'indennità di mobilità, non potendosi applicare in via analogica, attesa la diversità delle fattispecie, la norma dettata dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 per l'ipotesi di legittimo rifiuto del posto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)