Sez. L, Sentenza n. 10853 del 16/08/2000 (Rv. 539612 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE | Nozione - Obbligazioni alternative - Distinzione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE
L'obbligazione alternativa, ai sensi dell' art. 1285 e segg. cod. civ., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa -della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza- dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Fattispecie relativa ad un contratto di agenzia con una società di assicurazioni che in una clausola prevedeva una obbligazione nella sentenza impugnata -confermata dalla S.C.- qualificata come facoltativa secondo la quale, allo scioglimento del contratto l'agente aveva diritto all'indennità di scioglimento e la facoltà di scegliere la diversa prestazione della liberalizzazione del portafoglio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 1287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)