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Sez. L, Sentenza n. 6106 del 11/11/1988 (Rv. 460512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale - che è legittimo qualora abbiano avuto luogo, qualunque ne sia stato l'esito, le procedure conciliative previste dagli accordi collettivi, o sia inutilmente trascorso il relativo termine - è configurabile soltanto in presenza di un effettivo ridimensionamento aziendale, il quale importi una scelta dell'imprenditore, (insindacabile nel merito) attinente ai limiti quantitativi della sua attività economica, e implicante una stabile riduzione della sua attività sì da rendere necessaria (con rapporto di causa ed effetto) la riduzione del numero dei dipendenti con la soppressione di un certo numero di posti di lavoro. (V 3242/87, mass n 452311; (V 558/87, mass n 450290).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)