Sez. L, Sentenza n. 3242 del 03/04/1987 (Rv. 452311 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DISTINZIONE - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DISTINZIONE - PRESUPPOSTI.*
Il licenziamento collettivo, fattispecie autonoma di motivato recesso del datore di lavoro, è caratterizzato dall'esigenza di ridimensionamento in termini quantitativi della cosiddetta forza lavoro e dal rapporto di causalità fra tale ridimensionamento ed i licenziamenti, in un primo tempo solo quantitativamente determinati e poi individualmente concretizzati con l'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali - ove applicabili - o dei generali principi della buona fede, della correttezza e della natura non discriminatoria della scelta stessa. Il licenziamento individuale (anche plurimo) per giustificato motivo oggettivo presuppone, invece, una ristrutturazione qualitativa della organizzazione aziendale (indipendente da un'eventuale riduzione del numero degli occupati) tale da comportare la soppressione di determinati specifici posti di lavoro e quindi il licenziamento dei lavoratori che li ricoprono, qualora sussista l'impossibilità (che si configura come elemento del rapporto causale tra ristrutturazione e licenziamento) di una loro diversa utilizzazione. (V 6406/83, mass n 431141; (V 6406/83, mass n 431142; (V 3403/83, mass n 428291; (V 3070/83, mass n 427974; (V 5608/82, mass n 423370).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)