Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978 (Rv. 389579 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - INDISPENSABILITA DEL DOCUMENTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - INDISPENSABILITA DEL DOCUMENTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'ordine alla parte od al terzo di esibire un documento, ai sensi dell'art 210 cod proc civ, trova indefettibile presupposto nell'indispensabilita del documento stesso, nel senso che non e sufficiente che questo sia idoneo a provare i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, ma e necessario altresi che la situazione processuale sia tale da non consentire altrimenti il conseguimento di quella prova. L'accertamento di questo presupposto e rimesso al giudizio del giudice del merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori di diritto e vizi logici. (Conf 4443/76, mass n 383156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)