Sez. L, Sentenza n. 835 del 20/01/2004 (Rv. 569517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine stabilito in data fissa e non con riferimento alla data di effettivo rientro del lavoratore assente - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
A contratto a termine per sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è legittima la fissazione di un termine mediante indicazione di una data determinata, successiva alla scadenza del periodo di assenza obbligatoria, indipendentemente dall'evento dell'effettivo rientro al lavoro della lavoratrice in maternità, non essendovi alcun obbligo del datore di lavoro di protrarre il rapporto a termine fino all'effettivo rientro del lavoratore sostituito e restando indifferente la circostanza che, dopo la scadenza del termine del contratto con la lavoratrice chiamata in sostituzione, le mansioni della assente siano state espletate da altra dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)