Sez. L, Sentenza n. 625 del 23/01/1998 (Rv. 511859 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine fissato "per relationem" (con riferimento alla data di rientro del lavoratore assente) - Legittimità - Mutamento della causale di assenza indicata nel contratto a termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa ad assenze per malattia, maternità e ferie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine "incertus quando"), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza indicato nel contratto è legittima, e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso relativamente al mutamento della causale di assenza da malattia a maternità, mentre ha annullato la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la doglianza dell'appellante relativa alla prosecuzione del contratto a termine anche durante l'assenza per ferie, non legittimante il contratto a termine).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)