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Sez. U, Sentenza n. 4502 del 05/07/1983 (Rv. 429381 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 5 COD. PROC. CIV. - DEROGA AI CRITERI GENERALI DI DISCRIMINAZIONE TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DIPENDENTE DALL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE).*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429381-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 5 COD. PROC. CIV. - DEROGA AI CRITERI GENERALI DI DISCRIMINAZIONE TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DIPENDENTE DALL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE).*

L'art. 409 n. 5 cod. proc. civ., nel testo fissato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, il quale assoggetta al rito del lavoro i rapporti dei dipendenti di enti pubblici "che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", non introduce deroghe ai criteri generali di discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di lavoro subordinato. Anche dopo l'entrata in vigore di tale norma, pertanto, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda rivolta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico, quale l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese (nella specie, in relazione alla dedotta violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369), ove detta domanda si ricolleghi ad attività inserita nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di quell'ente e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali (nella specie, servizio di manutenzione delle fogne di Taranto), sicché il rapporto stesso abbia natura di rapporto di pubblico impiego. (V 4412/79, mass n 400962; (V 2751/77, mass n 386401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)