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Sez. U, Sentenza n. 2751 del 27/06/1977 (Rv. 386401 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DI UN PORTIERE DESTINATO ALLA CUSTODIA ED ALLA MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITA - COMPUTO DEI DIPENDENTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386401-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DI UN PORTIERE DESTINATO ALLA CUSTODIA ED ALLA MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - APPLICABILITA - COMPUTO DEI DIPENDENTI - CRITERI.*

L'ente pubblico non economico (nella specie, ente autonomo dell'acquedotto pugliese), che assuma un portiere, non inserendolo nella propria organizzazione, ne assegnandolo a mansioni riferibili ai propri fini istituzionali, ma al solo scopo di affidargli la custodia e manutenzione di un immobile (nella specie, edificio con uffici dell'ente ed appartamenti ad uso abitazione locati a terzi), agisce quale soggetto di diritto privato e pone in essere un rapporto di lavoro di natura privatistica. Ne consegue che, nella controversia vertente sulla legittimita del licenziamento di quel portiere (devoluta al giudice ordinario in considerazione dell'indicata natura del rapporto di lavoro), il computo del numero dei dipendenti del datore di lavoro, al fine dell'applicabilita o meno della disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300 (secondo i criteri dettati, rispettivamente, dagli artt 11 e 35 delle leggi medesime), va eseguito con esclusivo riguardo agli altri dipendenti che l'ente abbia assunto in quella veste privatistica, non anche a quelli legati da un rapporto di pubblico impiego. (V 2004/75, mass n 375714; (V 3120/73, mass n 366889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)