Sez. 3, Sentenza n. 130 del 13/01/1975 (Rv. 373304 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FACOLTATIVA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FACOLTATIVA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
La sospensione necessaria del processo a norma dell'art 295 cod proc civ si verifica allorquando la preventiva decisione di una controversia civile penale o amministrativa avente carattere di pregiudizialita e dalla cui definizione dipende la decisione della causa sia imposta da una norma di legge ovvero ne costituisca l'antecedente logico con efficacia di giudicato. All'infuori di tali presupposti la sospensione ha carattere facoltativo e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. (V 3153/74, mass n 371638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)