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Sez. 6, Sentenza n. 921 del 11/11/2014 Cc. (dep. 12/01/2015) Rv. 261843 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Valutazione del giudice - Parametri di valutazione - Sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261843-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)