Sez. 2, Sentenza n. 24972 del 22/05/2013 Cc. (dep. 06/06/2013) Rv. 256492 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misura di prevenzione personale fondata su dati relativi a procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Legittimità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)