Sez. 5, Ordinanza n. 41398 del 20/09/2004 Cc. (dep. 25/10/2004) Rv. 230120 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Valutazione del giudice - Parametri di valutazione - Condanna penale - Sospensione della pena - Utilizzabilità - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
La disposizione di cui al secondo comma dell'art.166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)