Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991 (Rv. 474885 - 01)
Appalto (contratto di) - Progetto - Progettista | Responsabilità - Dell'appaltatore - Concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore - Conseguente danno risentito dal committente - Responsabilità solidale dei primi due - Effetti.
Appalto (contratto di) - Progetto - Progettista
In tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)