Sez. 1, Sentenza n. 5287 del 28/05/1998 (Rv. 515885 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Sindaci - Responsabilità solidale con gli amministratori - Rapporti esterni - Quantificazione della responsabilità in funzione del contributo causale apportato in concreto alla verificazione dell'evento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI
Il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli artt. 2403, 2405, 2377, secondo comma, cod. civ.), con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Il diverso rilievo causale di quanti (sindaci ed amministratori) abbiano concorso alla causazione del danno, inteso come insufficienza patrimoniale della società, assume, poi, rilievo nei soli rapporti interni tra coobbligati (ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso), e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell'illecito al danneggiato (società, creditori sociali, singoli soci e terzi), giusto il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, c.c. (sancito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, ma applicabile, altresì, in tema di responsabilità contrattuale, quand'anche il danno derivi dall'inadempimento di contratti diversi, quand'anche la responsabilità abbia, per alcuni dei danneggianti, natura contrattuale, e, per altri, natura extracontrattuale), ribadito, con specifico riguardo ai sindaci della società, dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., che esclude la legittimità di una commisurazione percentuale della responsabilità dei sindaci all'entità del loro concorso nella causazione dell'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2405, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)