Sez. 3, Sentenza n. 8904 del 28/10/1994 (Rv. 488298 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Pluralità di soggetti (nella specie appaltatore e progettista) responsabili dell'evento dannoso - Disciplina della decadenza e prescrizioni ex art. art. 1669 cod. civ. - Applicabilità a tutti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE
La disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ., anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, si applica nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Ne consegue che l'appaltatore ed il progettista si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato, quando, con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici della menzionata norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)