Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 08/02/2012 (Rv. 621489 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Convenzione di accollo - Consenso del creditore - Contenuto ed effetti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)