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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 08/02/2012 (Rv. 621489 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Convenzione di accollo - Consenso del creditore - Contenuto ed effetti.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621489-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)