Sez. L, Sentenza n. 897 del 29/01/1994 (Rv. 485156 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Violazione - Conseguenze - Realizzazione dell'illecito per inosservanze dell'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Necessità - Esclusione - Distinzione delle due fattispecie - Requisiti della seconda.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
La violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960 non comporta necessariamente la realizzazione della distinta ipotesi di illecito derivante dall'inosservanza dell'obbligo di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 249/1949; tale violazione di legge concreta un'autonoma fattispecie caratterizzata da elementi sia soggettivi che oggettivi diversi, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto, non rilevando ai fini del concorso delle due ipotesi la costituzione "ex lege" del rapporto di lavoro tra l'imprenditore appaltatore ed i lavoratori illecitamente utilizzati.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)