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Sez. L, Sentenza n. 11626 del 22/06/2004 (Rv. 573835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Concorso con la violazione dell'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Necessità - Fattispecie anteriore al D.L. n. 511 del 1996.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Prima del superamento del sistema di esclusivo avviamento pubblico al lavoro, a seguito della emanazione dell'art. 9 bis della legge n. 608 del 1996, di conversione del D.L. n. 511 del 1996, era configurabile un concorso tra il reato relativo alla violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960 e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 13 legge n. 26 del 1949 e consistente nell'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso che la violazione dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960, con relativa costituzione "ex lege" del rapporto tra lavoratore e pseudo appaltatori, comportasse anche violazione degli artt. 11, 13 e 18 legge n. 26 del 1949).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 com. 2, Decreto Legge 01/10/1996 num. 511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)