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Sez. L, Sentenza n. 6789 del 27/07/1996 (Rv. 498811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione - Conseguenze - Realizzazione della violazione dell'obbligo di assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La violazione del divieto di interposizione della manodopera di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 non comporta necessariamente la realizzazione della disgiunta ipotesi di illecito derivante dall'inosservanza dell'obbligo di assumere i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 29 aprile 1949 n. 264; tale violazione realizza infatti un'autonoma fattispecie caratterizzata da elementi sia oggettivi che soggettivi diversi, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto, non rilevando, ai fini del concorso delle due ipotesi, la costituzione "ex lege" del rapporto di lavoro tra l'imprenditore appaltante ed i lavoratori illecitamente utilizzati.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)