Sez. L, Sentenza n. 7373 del 11/08/1994 (Rv. 487716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Presentazione di un secondo ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ricorso dell'avversario notificato nel frattempo - Influenza - Esclusione - Deroga ex art. 334 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
La parte la quale abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza di appello, nel rapporto di un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire una estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronuncie relative a quel rapporto, tenendo conto che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della così detta consumazione dell'impugnazione) e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria, nelle disposizioni di cui all'art. 334 cod. proc. civ., le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)