Sez. U, Sentenza n. 343 del 12/02/1970 (Rv. 345239 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - NECESSITA - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI TUTELA - QUESTIONE ATTINENTE AL MERITO*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - NECESSITA - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI TUTELA - QUESTIONE ATTINENTE AL MERITO*
Il difetto di giurisdizione si verifica solo quando la situazione addotta, per difetto di una norma che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia quindi, neppure in astratto, configurabile ne come diritto soggettivo ne come interesse legittimo. Attiene, invece, al merito, e non alla proponibilita della domanda, stabilire se sussistano in concreto tutte le condizioni per la tutela di una situazione giuridica contrastata, non gia perche si neghi la esistenza della norma, bensi perche se ne dia una interpretazione che escluda il fondamento dell'avversa pretesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)