Sez. U, Sentenza n. 291 del 05/02/1971 (Rv. 349774 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - NECESSITA - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI TUTELA - QUESTIONE ATTINENTE AL MERITO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DELLA NORMA GIURIDICA - NECESSITA - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI TUTELA - QUESTIONE ATTINENTE AL MERITO.*
Il difetto assoluto di giurisdizione si verifica solo quando la situazione addotta, per difetto di una norma che la tuteli, resti al di fuori del campo giuridico e non sia quindi, neppure in astratto, configurabile ne come diritto soggettivo, ne come interesse legittimo. Attiene, invece, al merito, e non alla proponibilita della domanda stabilire se sussistano in concreto tutte le condizioni per la tutela di una situazione in ordine alla quale sia sorto contrasto, non pero relativo all'esistenza della norma, ma alla sua interpretazione. (Conf 343'70, mass n 345239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)