Sez. 4 - , Sentenza n. 21901 del 10/07/2020 Ud. (dep. 22/07/2020) Rv. 279765 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Patteggiamento in appello – Ricorso in cassazione – Illegalità della pena per declaratoria di incostituzionalità – Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso patteggiamento in appello, l'illegalità della pena concordata dalle parti per effetto di declaratoria di incostituzionalità, anche di norma che prevede il presupposto applicativo della disposizione incriminatrice, determina la caducazione dell'accordo nella sua interezza, compresa anche la rinuncia ai motivi di impugnazione, sì che la relativa sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte d'appello per l'ulteriore corso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, applicando la pena concordata tra le parti, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 confluito nell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)