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Sez. 2, Sentenza n. 4049 del 06/12/1974 (Rv. 372664 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372664-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - LIMITI.*

Il principio secondo cui sull'attore in rivendicazione grava la cosiddetta probatio diabolica, e cioe l'Onere di provare il diritto dei suoi autori fino ad un acquisto originario, non ha carattere assoluto, ma va adeguato alle concrete particolarita delle singole situazioni, in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto, come quando il convenuto non contesti il diritto di proprieta di un comune dante causa, ma eccepisca che il rivendicante non e succeduto a quest'ultimo, per essere stato il relativo diritto trasferito ad esso convenuto, o direttamente o mediatamente, dallo stesso dante causa. (V 2311'71, mass n 353175; 1283'71, mass n 351468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)